Competenze
Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso discute e approva il documento programmatico del sindaco neo eletto e delibera:
- lo statuto dell’ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della provincia;
- i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;
- la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
- la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del titolo I;
- l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
- la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
- nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 5, sono state espressamente attribuite dallo statuto.